{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-06-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-15_1997-06-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17043&nX40_KEY=4933391&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "70dda99bc4284b7c9d09e2e57824bf5a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.06.1997 50.1995.15"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 10.06.1997 50.1995.15"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.06.1997 50.1995.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:56:48", "Checksum": "fcf67b767979a27432e826e4e582adf9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.06.1997 50.1995.15\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 12 maggio 1995 di\n|\n|\n__________ __________ Com. eredit. Fu __________ composta da: · __________ · __________ · __________ · __________ tutti rappr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 27 marzo 1995 (no. 27/90-100) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà del mapp. __________; |\nviste le risposte:\n- 19 maggio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 8 giugno 1995 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nche la famiglia __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un vasto terreno parzialmente edificato di 7737 mq posto sul colle del villaggio, nei pressi della casa e delle scuole comunali;\nche il 22 febbraio 1972, in conseguenza dell'entrata in vigore del primo PR di __________, gran parte della particella è stata inclusa in zona AP/EP nonostante l'opposizione dell'allora proprietario __________; a dispetto delle contestazioni sollevate dai suoi eredi, la successiva revisione del PR approvata dal Consiglio di Stato l'8 novembre 1983 ha sancito questo assetto pianificatorio, tant'è che il vincolo è stato addirittura esteso a tutta la superficie del fondo;\nche il 31 agosto 1987 la famiglia __________ ha inoltrato al comune di __________ una pretesa di indennizzo di fr. 10'000'000.- per titolo di espropriazione materiale, astenendosi comunque dall'insistere nelle proprie rivendicazioni;\nche il comune di __________ - mediante avviso personale 12 ottobre 1990 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale del mapp. __________, offrendo un risarcimento di complessivi fr. 1'480'000.-;\nche con notifiche datate 14 novembre 1990, rispettivamente 1° febbraio 1991, i privati hanno chiesto l'annullamento della procedura per vizi di forma, opponendosi in via subordinata all'esproprio siccome carente dal profilo dell'interesse pubblico e sollecitando una modifica dei piani tale da ridurre l'espropriazione a 3300 mq di prato; nel contempo hanno postulato il riconoscimento di un'indennità di fr. 4'500'000.-;\nche nel successivo scambio di allegati ed in occasione delle udienze le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni;\nche esaurite le formalità processuali, con decisione 27 marzo 1995 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'annullamento della procedura, sull'opposizione all'esproprio e sulla modifica dei piani, respingendo tutte le domande degli espropriati;\nche mediante ricorso 12 maggio 1995 i privati hanno impugnato la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le censure sollevate in prima istanza;\nche il Tribunale di espropriazione ha sollecitato la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuto il comune di __________, il quale ha contestato partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso;\nche nel corso di un sopralluogo tenutosi il 20 novembre 1995 il giudice delegato ha prospettato alle parti una soluzione transattiva invitandole ad intavolare delle negoziazioni in vista di un accomodamento bonale della controversia;\nche dopo lunghe ed articolate trattative, il comune di __________ e la famiglia __________ sono addivenuti alla stipulazione del seguente accordo datato 10 dicembre 1996:\n\"...\npremesso che il Comune di __________ ha chiesto, con istanza del 30 luglio 1990 all'allora Dipartimento di giustizia del cantone Ticino, I'avvio della procedura d'espropriazione del mappale n. __________ di __________, al fine di attuare gli scopi di interesse pubblico previsti dal piano regolatore, che inserisce quel fondo in una zona di attrezzature ed edifici di interesse pubblico,\npremesso che la pubblica esposizione dei piani e delle tabelle è avvenuta dal 15 ottobre al 14 novembre 1990 e che l'avviso personale è stato inviato agli espropriati il 12 ottobre 1990,\npremesso che la particella n. __________ di __________ è cosi descritta a registro fondiario:\nA Abitazione mq 195\nB Rustico mq 67\nC Pollaio mq 27\nD Pozzo mq 4\nE Portico mq 93\nG Stalla mq 97\nH Portico mq 24\ni prato mq 3831\nl bosco mq 3384\nM Autorimessa mq 15\ne ch'essa misura complessivamente mq 7737,\npremesso che la particella appartiene alla Comunione ereditaria fu __________ nata __________ per un terzo, ad __________ per un terzo, a __________ fu __________ per un terzo, premesso che la procedura s'è svolta innanzitutto davanti al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina, a __________, ove gli espropriati hanno presentato, con allegato del 14 novembre 1990, un memoriale di opposizione all'espropriazione e di pretese d'indennità,\nvisti i successivi numerosi allegati e documenti, e richiamate le udienze e le discussioni, che vi si sono tenute,\nvisto il rapporto peritale dell'ottobre 1992 steso dall'ing. __________ e visto il successivo rapporto peritale complementare del marzo 1993,\nvista la sentenza 27 marzo 1995 del Tribunale d'espropriazione che respingeva la richiesta, formulata dagli espropriati, d'annullamento della procedura, l'opposizione all'esproprio e la domanda di modificazione dei piani,\nvisto il ricorso interposto contro quella sentenza dagli espropriati il 12 maggio 1995 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,\nvista la risposta 8 giugno 1995 del Comune di __________ e richiamati gli ulteriori atti,"}