la decisione 23 febbraio 1994 (no. 384/5) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'600.- (milleseicento) è posta per 3/4 a carico del ricorrente e per il resto a carico di __________. Il Comune di __________ verserà al resistente fr. 3'000.- (tremila) per titolo di ripetibili. | 3. Intimazione a: | | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: Il segretario: