Ne consegue che il gravame deve essere parzialmente accolto e gli atti rinviati all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 LPamm). Soluzione, questa, alla quale non osta certamente la giurisprudenza federale, visto che in mancanza di una specifica censura ricorsuale l'Alta Corte non si è mai dovuta pronunciare sulla prassi adottata dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina.