La specie in esame appare significativa. Il contenzioso è stato avviato con istanza 30 settembre 1991 ed è lungi dal concludersi, dato che le parti (segnatamente il comune) possono ancora adire il Tribunale federale; in caso d'insuccesso, la pratica ritornerebbe al primo giudice per la valutazione dell'indennità e come in antecedenza potrebbe essere oggetto di ulteriori impugnazioni. In breve, due procedure raddoppiano potenzialmente i tempi di evasione della causa, aumentano le spese ingenerate dalla lite e, a dipendenza dell'esito, danneggiano l'ente pubblico per la decorrenza degli interessi.