Per contro, nessu na norma di legge consente od addirittura impone di scindere la decisione sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale da quella sulla valutazione dell'indennità. Se la volontà del Legislatore fosse stata quella di rinviare la decisione sull'indennizzo alla crescita in giudicato della sentenza sulla sussistenza dell'espropriazione materiale, non v'è dubbio alcuno che tale principio sarebbe stato chiaramente ancorato nella legge, come è stato il caso per l'iter da seguire qualora venga sollevata opposizione nell'ambito della procedura di espropriazione formale (cfr. art. 45 cpv. 5 Lespr).