E' ben vero che la limitazione in oggetto grava indistintamente tutto il territorio rivierasco sito a ovest del corso d'acqua, ma è altrettanto vero che in quel comparto ben delineato sono stato inclusi quasi esclusivamente terreni già inedificabili per grandezza, forma e distanza lago/strada. A parità di condizioni, la restrizione colpisce insomma un solo proprietario richiedendogli un sacrificio assai gravoso a beneficio della collettività. In siffatte evenienze, la negazione di un equo risarcimento violerebbe il principio d'uguaglianza ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 3) resa dal Tribunale federale in tema di espropriazione materiale.