La particolare destinazione sportivo-ricreativa assegnata alla proprietà nel 1978 impone comunque un'ulteriore disamina, riferita alla sua redditività. Le misure di mantenimento delle costruzioni, al pari di quelle di conservazione o di protezione, costituiscono infatti una limitazione tradizionale e non incisiva del diritto di proprietà (DTF 117 Ib 264 consid. 2a) se il proprietario, malgrado il provvedimento, può continuare ad utilizzare l'immobile conformemente alla sua destinazione ed in modo economicamente ragionevole.