Catenazzi, Ancora sull'espropriazione materiale, in RDAT 1980, p. 309). Non esiste infatti espropriazione materiale laddove neppure prima dell'intervento pianificatorio non era possibile edificare (DTF 112 Ib 485, consid. 4d e 7; Knapp, op. cit., N. 2247) e la vanificazione di una vaga speranza di rivalutazione del fondo o di poterlo magari in avvenire destinare ad altra utilizzazione non è motivo sufficiente per il riconoscimento di un'indennità a titolo di espropriazione materiale (G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 53 ad art. 22ter). A giudizio del Tribunale di espropriazione la vocazione edilizia del mappale no.