Le zone di mantenimento non sono tuttavia nemmeno zone inedificabili, ovvero zone edificabili soltanto a titolo eccezionale nei limiti ammessi dall'art. 24 LPT (DTF 118 Ia 452, 115 Ib 151). Le zone di mantenimento sono zone di utilizzazione particolari, rette dall'art. 18 LPT: norma che permette al diritto cantonale di prevedere altre zone di utilizzazione oltre a quelle edificabili (art. 15 LPT), a quelle agricole (art. 16 LPT) ed alle zone protette (art. 17 LPT). Esse non sono edificabili soltanto a titolo eccezionale, quando ricorrono i presupposti dell'art. 24 LPT.