Il termine di "mantenimento" ha quale significato prioritario quello di considerare e conservare unicamente la sostanza edilizia esistente, escludendo la costruzione di nuovi edifici. Le zone di mantenimento non sono però zone edificabili fondate sull'art. 15 LPT. Non comprendono infatti terreni idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione ed urbanizzati entro quindici anni. Le zone di mantenimento non sono tuttavia nemmeno zone inedificabili, ovvero zone edificabili soltanto a titolo eccezionale nei limiti ammessi dall'art. 24 LPT (DTF 118 Ia 452, 115 Ib 151).