La censura dell'insorgente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentito senza peraltro specificare quali pregiudizi gli avrebbe cagionato siffatta disattenzione, non può essere accolta. La natura ed i limiti del diritto di essere sentiti sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 4 Cost. La procedura espropriativa cantonale, al pari di quella amministrativa, è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 47 Lespr e art. 18 cpv.