L'insorgente sostiene inoltre che la fattispecie non si configura alla stregua di un'espropriazione materiale neppure in base alla teoria del "Sonderopfer". In effetti la limitazione in discussione, normale e usuale, non crea urtanti disparità di trattamento giacché grava indistintamente tutti i terreni a lago non ancora compromessi da un'edificazione incontrollata. Il Comune critica infine la procedura adottata dal Tribunale di espropriazione, che ha scisso la decisione sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale da quella sulla valutazione dell'indennità invece di statuire sull'istanza con un unico giudizio.