{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-14_1995-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17042&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65f5f5984abb0a070870ca0f54d7658e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:21", "Checksum": "dc73b1b6cc2de4433e31edaa0e968713", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAlla scelta procedurale operata dal Tribunale di espropriazione si oppongono anche ragioni di buon senso e di economia processuale. In effetti, a prescindere dal concreto caso, un'accurata valutazione della proprietà fondiaria interessata permette sicuramente di appurare con maggiore precisione e certezza l'eventuale avverarsi di un'espropriazione materiale, atteso che l'ampiezza del danno cagionato da una misura pianificatoria può essere determinante ai fini del giudizio. Il rinvio della stima ad un'ulteriore procedura crea d'altronde ritardi inconciliabili con il principio di celerità del processo, soprattutto se le parti ritengono di dover insorgere innanzi alle varie istanze giudiziarie superiori. La specie in esame appare significativa. Il contenzioso è stato avviato con istanza 30 settembre 1991 ed è lungi dal concludersi, dato che le parti (segnatamente il comune) possono ancora adire il Tribunale federale; in caso d'insuccesso, la pratica ritornerebbe al primo giudice per la valutazione dell'indennità e come in antecedenza potrebbe essere oggetto di ulteriori impugnazioni. In breve, due procedure raddoppiano potenzialmente i tempi di evasione della causa, aumentano le spese ingenerate dalla lite e, a dipendenza dell'esito, danneggiano l'ente pubblico per la decorrenza degli interessi.\nAnche da questo punto di vista appare quindi lecito pretendere che nelle cause di espropriazione materiale il Tribunale delle espropriazioni abbia a statuire sull'istanza con una decisione unica.\nNe consegue che il gravame deve essere parzialmente accolto e gli atti rinviati all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 LPamm). Soluzione, questa, alla quale non osta certamente la giurisprudenza federale, visto che in mancanza di una specifica censura ricorsuale l'Alta Corte non si è mai dovuta pronunciare sulla prassi adottata dal Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina.\n9.\nL'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia e le ripetibili tenendo conto della predominante soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 LPamm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 4, 22 ter Cost; 3, 5, 15, 16 , 17, 18, 22, 24, 36 LPT; 8, 16 ss. DEPT 1980; 39 LALPT, 39, 45, 47, 50 Lespr; 67, 68 NAPR __________; 18, 28, 31 e 65 LPamm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza:\n1.1. la decisione 23 febbraio 1994 (no. 384/5) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata;\n1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio.\n2. La tassa di giustizia di fr. 1'600.- (milleseicento) è posta per 3/4 a carico del ricorrente e per il resto a carico di __________.\nIl Comune di __________ verserà al resistente fr. 3'000.- (tremila) per titolo di ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n|\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo:\nIl presidente: Il segretario:"}