{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-14_1995-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17042&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65f5f5984abb0a070870ca0f54d7658e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:21", "Checksum": "dc73b1b6cc2de4433e31edaa0e968713", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa particolare destinazione sportivo-ricreativa assegnata alla proprietà nel 1978 impone comunque un'ulteriore disamina, riferita alla sua redditività. Le misure di mantenimento delle costruzioni, al pari di quelle di conservazione o di protezione, costituiscono infatti una limitazione tradizionale e non incisiva del diritto di proprietà (DTF 117 Ib 264 consid. 2a) se il proprietario, malgrado il provvedimento, può continuare ad utilizzare l'immobile conformemente alla sua destinazione ed in modo economicamente ragionevole. In quest'ultima evenienza, il reddito che potrebbe ricavare in assenza del vincolo a seguito di una ricostruzione o una trasformazione non è determinante (DTF 112 Ib 266 consid. 4, 111 Ib 263 consid. 4a).\nPer quanto attiene dunque al reddito prodotto dall'attuale sfruttamento della part. __________, questo Tribunale ritiene di poter accreditare le pertinenti calcolazioni allestite dal primo giudice, con un'unica riserva riferita al presunto valore venale del terreno (fr. 600.-/mq), che appare piuttosto elevato. Dai risultati finali, condivisibili ancorché approssimativi, traspare comunque in maniera inequivocabile l'irrazionalità dell'investimento economico effettuato dal proprietario e la scarsa redditività dell'attuale sfruttamento edilizio.\nCome ben rileva la prima istanza in sede di osservazioni al ricorso, questa situazione è dovuta all'infelice scelta di realizzare un simile centro nel bel mezzo di una pregiata zona urbana. Al giorno d'oggi nessuno più costruisce e gestisce campi sportivi negli agglomerati cittadini, ove i valori dei terreni hanno raggiunto quotazioni proibitive; gli impianti di più recente installazione si trovano generalmente su fondi già ampiamente sfruttati per altri scopi, oppure in regioni periferiche, di preferanza in zone appositamente riservate all'insediamento di attività sportive. D'altro canto, il progetto di __________ è nato quando ancora questo passatempo era all'apice del suo successo di pubblico; la realtà ticinese dimostra che negli anni seguenti l'offerta di campi da tennis è cresciuta a dismisura rispetto alla domanda ed alle esigenze di gioco delle persone che praticano questo sport.\nIn quanto volta a contestare la sussistenza di un'espropriazione materiale a danno del mapp. no. __________ per mancanza di una grave limitazione del diritto di proprietà di __________, l'impugnativa va quindi respinta.\n7. Le conclusioni del giudizio di prima istanza meritano comunque di essere tutelate, poiché la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale anche considerando la restrizione imposta dalla zona MA siccome di minore importanza.\nLa proprietà __________ è l'unica, tra quelle ubicate a est della linea di forza costituita dal torrente, assegnata alla zona MA. La situazione è chiaramente desumibile dal piano delle zone: in quel comprensorio, che pur contempla diversi terreni inedificati (anche a nord della strada cantonale, ovvero nelle immediate vicinanze della riva del lago completamente inserita nelle zone edificabili), non esiste alcun fondo colpito dal vincolo di mantenimento. E' ben vero che la limitazione in oggetto grava indistintamente tutto il territorio rivierasco sito a ovest del corso d'acqua, ma è altrettanto vero che in quel comparto ben delineato sono stato inclusi quasi esclusivamente terreni già inedificabili per grandezza, forma e distanza lago/strada.\nA parità di condizioni, la restrizione colpisce insomma un solo proprietario richiedendogli un sacrificio assai gravoso a beneficio della collettività. In siffatte evenienze, la negazione di un equo risarcimento violerebbe il principio d'uguaglianza ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 3) resa dal Tribunale federale in tema di espropriazione materiale.\n8. L'insorgente contesta infine la procedura seguita dal giudice di prime cure, che si è limitato a statuire sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale rinviando ad un'ulteriore pronunzia la valutazione dell'indennità dovuta all'espropriato.\nLa censura appare fondata.\nA dispetto della prassi adottata dal Tribunale di\nespropriazione della giurisdizione sopracenerina, l'art. 39 cpv. 4 Lespr\nprevede infatti chiaramente che il competente giudice di prima istanza decide\nse ricorrono gli estremi dell'espropriazione materiale e, dato il caso,\nsull'indennità di espropriazione. Per contro, nessu\nna norma di legge consente od addirittura impone di scindere la decisione sulla\nricorrenza dell'espropriazione materiale da quella sulla valutazione dell'indennità.\nSe la volontà del Legislatore fosse stata quella di rinviare la decisione\nsull'indennizzo alla crescita in giudicato della sentenza sulla sussistenza\ndell'espropriazione materiale, non v'è dubbio alcuno che tale principio sarebbe\nstato chiaramente ancorato nella legge, come è stato il caso per l'iter da\nseguire qualora venga sollevata opposizione nell'ambito della procedura di\nespropriazione formale (cfr. art. 45 cpv. 5 Lespr)."}