{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-14_1995-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17042&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65f5f5984abb0a070870ca0f54d7658e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:21", "Checksum": "dc73b1b6cc2de4433e31edaa0e968713", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn casu appare pacifico che all'epoca determinante la proprietà __________, sita tra il vecchio nucleo del paese e la zona delle nuove costruzioni a lago, era limitatamente edificabile. L'introduzione del PR e l'aggravio del vincolo MA non hanno sostanzialmente modificato la situazione pregressa. Lo dimostra il fatto che nel 1973 il fondo è stato incluso nei territori protetti a titolo provvisorio in applicazione del DFU del 17.3.1972. Scaduta il 31 dicembre 1979 la validità del DFU, il Consiglio di Stato, avvalendosi dell'art. 36 LPT, ha emanato il decreto esecutivo sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29 gennaio 1980, in base al quale (art. 8) in data 22 maggio 1980 il Dipartimento dell'ambiente ha messo in vigore per il Comune di __________ un piano delle zone edificabili provvisorie e zone di pianificazione che ha escluso il mappale __________ dalla zona edificabile provvisoria, inserendolo in una zona di pianificazione ex art. 16 ss. DEPT. Il successivo piano delle zone edificabili provvisorie e zone di pianificazione dell'8 maggio 1984 ha sancito questa collocazione, tant'è che la particella è rimasta inclusa nella zona di pianificazione riva lago. Nel caso specifico questa circostanza non può tuttavia risultare decisiva se si pon mente al fatto che prima del 1985 tutti i fondi ubicati tra il Verbano e la cantonale versavano nelle medesime condizioni, nel senso che facevano parte di una zona di pianificazione (riva lago o nucleo) ed erano quindi esclusi dalla zona edificabile provvisoria. La situazione è radicalmente mutata con l'introduzione del PR: il comparto territoriale situato a est del torrente e a nord della strada è stato infatti assegnato interamente alla zona edificabile, ad eccezione della proprietà __________, che da sola è andata a costituire una zona di mantenimento isolata tra la zona NV2 e la zona R3s.\nQuest'ultimo assetto sembrerebbe dovuto alla precedente pianificazione comunale delle canalizzazioni. In effetti, contrariamente a quanto supposto dal primo giudice, all'epoca il terreno era ubicato fuori del perimetro del piano generale delle canalizzazioni di __________ datato del 15 marzo 1977. Era l'unico fondo escluso dal PGC tra quelli posti a est del torrente e a nord della strada cantonale. Il tracciato del collettore consortile passava però nelle immediate vicinanze (lungo il confine sud, sotto la cantonale) e la canalizzazione di raccolta delle acque della strada attraversava il mapp. __________ parallelamente al suo confine est. Nulla si sarebbe dunque opposto alla sua inclusione nel PGC sotto il profilo della protezione delle acque.\nD'altra parte, nel settembre del 1977 __________ ha inoltrato una domanda di costruzione per realizzare un centro sportivo sul proprio fondo già parzialmente edificato. Il progetto, che prevedeva la formazione di una piscina, di due campi da tennis e di quattro posteggi a lato dell'autorimessa di cui al sub. D, nonché la trasformazione del rustico esistente in un bar-ritrovo abitabile munito di ampia terrazza, è stato approvato con una leggera modifica ma senza particolari difficoltà sia dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni (autorizzazione cantonale a costruire no. 13797 dell'11 gennaio 1978) che dal Municipio di __________ (licenza edilizia del 30 marzo 1978). Il rilascio del permesso, avvenuto con il preavviso favorevole degli urbanisti comunali, porta a ritenere che malgrado la sua ambigua collocazione il fondo era suscettibile di sfruttamento edilizio in maniera relativamente ampia.\nStante quanto precede il proprietario della part. __________ poteva ragionevolmente ritenere che nel 1985 il suo terreno possedesse vocazione edilizia e fosse destinato, al pari di tutti i terreni circostanti, alla zona edificabile del PR comunale: inserita in un vasto comprensorio già largamente edificato ed urbanizzato in modo programmatico ai fini di uno sviluppo insediativo, dotata di ogni infrastruttura a seguito di un'edificazione parziale realizzata con investimenti significativi, la proprietà __________ avrebbe dovuto senz'altro trovare un logico e coerente collocamento all'interno della zona R3s.\n6. Poste queste premesse, resta da esaminare se la misura pianificatoria approvata nel 1985 ha inibito l'uso attuale o un prevedibile uso futuro del terreno in maniera particolarmente grave. A mente del ricorrente il quesito va risolto in senso negativo, poiché con l'investimento effettuato nel 1978 il proprietario avrebbe chiaramente manifestato l'intenzione di destinare il fondo alle utilizzazioni prescelte (centro sportivo), sfruttandolo in modo razionale e redditizio.\nL'assunto non può essere condiviso.\nGià si è detto che sulla particella no. __________ è stata creata una zona di mantenimento che impedisce l'erezione di nuove costruzioni a carattere commerciale o abitativo. In assenza di tale vincolo il terreno sarebbe stato con ogni verosimiglianza assegnato alla zona R3s, ove è permessa l'edificazione di abitazioni, alberghi, ristoranti, attrezzature turistiche e relative costruzioni accessorie con un I.s. dello 0,5 e un I.o. del 20% (art. 67 NAPR).\nNel 1985 il fondo era già parzialmente edificato. Vi sorgevano un'autorimessa (mq 129) ed una costruzione adibita ad abitazione/ristorante (mq 278) ricavata dalla riattazione del rustico eseguita nel 1978. La maggior parte della superficie era occupata da due campi da tennis (mq 1216) e da un posteggio (mq 550). Se si tien conto dell'I.s. effettivo (0,05), appare di meridiana evidenza che dal punto di vista edificatorio il sedime si distingueva per un'intensità d'utilizzazione bassissima e come tale poco razionale."}