{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-14_1995-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17042&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65f5f5984abb0a070870ca0f54d7658e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:21", "Checksum": "dc73b1b6cc2de4433e31edaa0e968713", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nNell'evenienza concreta è escluso che il Comune di __________ sia stato danneggiato dall'agire del giudice delle espropriazioni.\nCome ben sottolinea quest'ultimo, l'attuale redditività del fondo è stata infatti desunta esclusivamente dagli imponibili fiscali del proprietario relativi agli anni 1985-1990, ovvero da dati che l'insorgente deve certamente conoscere quale autorità comunale di tassazione. Quanto ai bilanci, trattasi di documentazione confidenziale trasmessa dall'espropriato con riserva di comunicazione a terzi che non è stata utilizzata ai fini del giudizio se non per una semplice verifica delle risultanze fiscali.\nQuand'anche dovesse sussistere, il vizio ravvisato dal ricorrente è comunque da ritenersi sanato grazie all'esame di tutto il materiale istruttorio operato dal legale del Comune prima dell'inoltro dell'impugnativa in esame.\nDottrina (Knapp, Précis de droit administratif, N. 665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 114 Ia 18 e 314; 110 Ia 82; 107 Ia 244; 105 Ib 174; 104 Ia 214 e Ib 418) considerano in effetti sanata la violazione del diritto di essere udito commessa in primo grado quando l'insorgente - come nel caso concreto - ha avuto la possibilità di consultare la globalità degli atti e di pronunciarsi liberamente in merito davanti ad un'autorità cantonale di ricorso il cui potere d'esame è almeno pari a quello dell'istanza inferiore.\n3. Ai sensi della vigente giurisprudenza vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso (\"Sonderopfer\") e tale da violare il principio d'uguaglianza (DTF 119 Ib 128 consid. 2b, 118 Ib 41 consid. 2b). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 114 Ib 292 consid. 4; 112 Ib 485 e giurisprudenza ivi richiamata).\nSempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità di pianificazione che allestisce per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esigenze costituzionali ed ai principi dedotti dalla LPT, determina un rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (e non un dezonamento, ovverosia una cosiddetta \"Auszonung\") allorquando non include una determinata particella in tale zona e ciò anche se questo terreno era edificabile secondo il vecchio diritto (DTF 119 Ib 129 consid. 2c, 118 Ib 41 ss. consid. 2c, 117 Ib 6 consid. 3; STF 9.11.1993 in re CE __________ consid. 3a). La mancata attribuzione di un fondo alla zona edificabile (\"Nichteinzonung\") può dar luogo al riconoscimento di un indennizzo per titolo di espropriazione materiale solo in casi eccezionali, segnatamente se il proprietario, in base a criteri e circostanze oggettive, poteva ritenere al momento determinante (entrata in vigore del PR) che un'edificazione del suo fondo conforme al diritto della pianificazione del territorio avrebbe potuto verosimilmente avvenire in un prossimo futuro. Tale è il caso, stando agli esempi citati dall'Alta Corte federale, quando il terreno, ubicato entro il PGC adottato conformemente alla legislazione sulla protezione delle acque, sia pronto per l'edificazione, o fruisca di un'urbanizzazione generale ed il suo proprietario abbia già sostenuto spese considerevoli per l'urbanizzazione particolare e per la costruzione, o quando ancora il fondo sia situato in un territorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 LPT e s'imponga la sua utilizzazione come terreno prevedibilmente necessario all'edificazione in un avvenire prossimo (DTF 119 Ib 129 consid. 2d, 118 Ib 42 consid. 2d, 116 Ib 384 consid. 6a; STF 9.11.1993 in re CE __________ consid. 3a). Il diritto ad un indennizzo per espropriazione materiale può fondarsi d'altra parte sul principio della buona fede (DTF 118 Ib 42 consid. 2d, 112 Ib 403 consid. 6; STF 8.9.1994 in re B. consid. 3a).\nIl momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio che comporta la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1 LALPT) prevede che il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto costitutivo.\nIn casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di luglio del 1985. A quell'epoca erano già in vigore sia la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), sia il decreto esecutivo del Consiglio di Stato sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29 gennaio 1980 (DEPT).\n4. Con l'approvazione del PR dei Comuni del __________ il mappale no. __________ è stato inserito nella zona MA (di mantenimento). Giusta l'art. 68 NAPR:\n\"E' la zona nella quale hanno priorità la protezione e la salvaguardia dell'ambiente lacuale.\nE' permessa la costruzione di nuovi arredi di giardino quali pergolati eventuali posteggi, ecc. a condizione che l'ambiente e la salvaguardia della zona, della vegetazione pregiata e dei passaggi pedonali al lago lo consentano."}