{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-06", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-14_1995-06-06.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17042&nX40_KEY=4933424&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65f5f5984abb0a070870ca0f54d7658e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:02:21", "Checksum": "dc73b1b6cc2de4433e31edaa0e968713", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.06.1995 50.1995.14\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE. Avverso la predetta pronunzia il Comune di __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.\nIn via preliminare il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato l'art. 4 Cost per aver assunto d'ufficio una serie di dati fiscali e contabili all'insaputa delle parti, senza dar loro la possibilità di esprimersi a riguardo prima dell'emanazione del giudizio.\nNel merito contesta che l'inclusione del mapp. no. __________ nella zona MA abbia inibito l'uso attuale o un prevedibile uso futuro del fondo, perché con l'investimento effettuato nel 1978 il proprietario ha chiaramente manifestato l'intenzione di destinare il sedime alle utilizzazioni prescelte; lo comprova il fatto che il privato non ha mai impugnato la scelta pianificatoria, né ha introdotto una domanda di espropriazione materiale nel termine annuale previsto dall'art. 39 Lespr allora in vigore.\nL'ente pubblico avversa pure la tesi secondo cui in assenza della zona MA il fondo sarebbe stato assegnato alla zona R3s. Rileva che la proprietà __________ costituisce un delicato lembo di territorio lacuale non ancora compromesso e funge da area di cuscinetto tra il nucleo del paese e la zona di più recente edificazione; la sua destinazione, scelta ed attuata dal proprietario durante il periodo di studio del PR, non poteva indurre il Comune ad inserirla in una delle due zone confinanti senza disattendere i principi pianificatori contemplati dalla LPT. Aggiunge che il PR approvato nel 1985 ha definito per la prima volta il contenuto della proprietà in ossequio ai disposti del diritto federale e non ha di conseguenza determinato una limitazione soggetta a indennità; il fondo è stato infatti sfruttato in modo non solo razionale ma anche redditizio e se il proprietario dovesse aver fatto delle spese per la sua urbanizzazione e per la sua edificazione, queste si riferiscono all'utilizzazione esistente che entro certi limiti la zona MA permette addirittura di ampliare.\nL'insorgente sostiene inoltre che la fattispecie non si configura alla stregua di un'espropriazione materiale neppure in base alla teoria del \"Sonderopfer\". In effetti la limitazione in discussione, normale e usuale, non crea urtanti disparità di trattamento giacché grava indistintamente tutti i terreni a lago non ancora compromessi da un'edificazione incontrollata.\nIl Comune critica infine la procedura adottata dal Tribunale di espropriazione, che ha scisso la decisione sulla ricorrenza dell'espropriazione materiale da quella sulla valutazione dell'indennità invece di statuire sull'istanza con un unico giudizio.\nF. Il Tribunale di espropriazione e __________ postulano la reiezione del gravame con diffuse argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.\nG. In fase istruttoria il Tribunale ha acquisito d'ufficio agli atti una copia integrale della risoluzione 12 luglio 1985 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato il PR consortile dei Comuni del __________, un estratto in originale del piano delle zone del PR di __________, una copia del PGC di __________ in vigore nel 1985, una copia dei piani in scala 1:2000 delle zone edificabili provvisorie e zone di pianificazione che il Dipartimento dell'ambiente ha emanato per il Comune __________ in data 22 maggio 1980 e 8 maggio 1984, nonché una copia del piano in scala 1:25000 della regione Sopraceneri concernente i territori protetti a titolo provvisorio in virtù del DFU del 1972.\nDi tutte le risultanze istruttoria si dirà, ove occorresse, nel seguito.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 LPamm).\n2. Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al Tribunale di espropriazione di aver assunto delle prove documentali a sua insaputa, precludendogli la possibilità di determinarsi sulle stesse prima dell'emanazione della sentenza.\nLa censura dell'insorgente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentito senza peraltro specificare quali pregiudizi gli avrebbe cagionato siffatta disattenzione, non può essere accolta.\nLa natura ed i limiti del diritto di essere sentiti sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 4 Cost.\nLa procedura espropriativa cantonale, al pari di quella amministrativa, è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 47 Lespr e art. 18 cpv. 1 LPamm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 LPamm).\nIl diritto di essere sentito garantito dall'art. 4 Cost comprende varie prerogative, tra cui quella di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di esprimersi sulle risultanze dell'istruttoria (DTF 116 Ia 99, 115 Ia 11, 114 Ia 99). In ambito amministrativo queste facoltà non sono assolute, dato che possono essere limitate a dipendenza delle circostanze del singolo caso per tutelare prevalenti interessi legittimi. Importante è che un'eventuale limitazione del diritto di essere sentito non comprometta le possibilità di difesa dell'interessato arrecandogli un pregiudizio."}