del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione, affinché abbia a pronunciarsi ai sensi dei considerandi sull'espropriazione materiale del mappale __________ di __________ e sul complesso delle indennità dovute alla CO 1 per la cessione al Cantone di ca. 175 mq del proprio fondo. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dello Stato del Canton Ticino, con l'ulteriore obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 600.- per titolo di ripetibili. | 3. Intimazione a: | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario