Ma non solo. Una volta risarcito il proprietario - vuoi per acquiescenza, vuoi a seguito di condanna giudiziale (vedi art. 39 cpv. 3 Lespr) - l'ente locale non potrebbe recuperare nulla di quanto ha versato all'espropriato, dato che la legislazione cantonale è priva di norme atte a permettergli di esercitare una rivalsa nei confronti dello Stato. Per rimediare a tali inconvenienti, nel caso di specie non si può fare a meno di astringere il Cantone ad assumersi direttamente le eventuali indennità di espropriazione materiale dovute alla CO 1.