Nell'evenienza concreta, bisogna innanzi tutto ammettere che la ricorrente ha validamente notificato una pretesa d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale nell'ambito del procedimento espropriativo formale avviato dallo Stato, atteso che l'ammontare del risarcimento domandato dalla CO 1 in occasione dell'udienza di conciliazione dell'11 luglio 1989 (fr. 300.- il mq) si riferisce al presunto valore edilizio pieno del terreno e risulta pertanto comprensivo di una congrua indennità per espropriazione materiale.