Le pretese d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale non devono essere necessariamente fatte valere con un'azione autonoma promossa dal proprietario interessato in virtù dell'art. 39 Lespr. Possono essere notificate validamente anche in seno ad un procedimento di espropriazione formale avviato dall'ente pubblico giusta gli art. 20 ss. Lespr, a condizione - ovviamente - che il bene per il quale si vantano pretese per titolo di espropriazione materiale sia quello espropriato in via formale. In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, a tali domande di risarcimento non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: