pubblicata nella RDAT 1990 N. 57). Discostandosi da questo principio, la legge di espropriazione ticinese prevede che eventuali pretese per titolo di espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (cfr. art. 39 cpv. 2 Lespr). Tale assetto giuridico tenta di ovviare alle problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito delle misure costitutive di espropriazione materiale a beneficio di un'altra collettività (STA 18 dicembre 1997 in re comune di Giornico). 3.3.