2 LPT per titolo di espropriazione materiale. 3.2. Se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di regola, debitrice di una indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (cfr. RDAT II-1998 N. 34 e STF 19.3.1990 in re Eredi L., parz. pubblicata nella RDAT 1990 N. 57).