L'insorgente ritiene tale restrizione costitutiva di espropriazione materiale e pretende che il relativo indennizzo le venga corrisposto dallo Stato unitamente all'indennità dovutale per il mero esproprio formale dello scorporo avulso. In sostanza, la materia del presente contendere si concentra dunque sul quesito a sapere se il Cantone possa essere astretto a pagare alla CO 1 un indennizzo per l'eventuale pregressa espropriazione materiale della superficie espropriata in via formale. 3. 3.1.