Lo Stato - ha soggiunto - non può tuttavia approfittare della pianificazione comunale per acquisire il terreno che gli abbisogna ad un prezzo irrisorio lasciando all'ente locale il gravoso onere d'indennizzare l'espropriazione materiale. In via principale, l'espropriata ha quindi sollecitato il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore affinché si pronunci sulla sussistenza dell'espropriazione materiale e sull'indennità dovutale per tale titolo nell'ambito del procedimento avviato dal Cantone. In via subordinata ha domandato a questo Tribunale di riconoscerle direttamente un indennizzo di fr. 200.- il mq per espropriazione materiale e di accertare in fr.