{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-12_2006-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92884&nX40_KEY=4921958&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "92530386643ccca36deb6842482fa9a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 50.1995.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 50.1995.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 50.1995.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Esproprio formale da parte del Cantone di una striscia di terreno gravata da un vincolo AP/EP comunale.  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Possono essere notificate validamente anche in seno ad un procedimento di espropriazione formale avviato dall'ente pubblico giusta gli art. 20 ss. Lespr, a condizione - ovviamente - che il bene per il quale si vantano pretese per titolo di espropriazione materiale sia quello espropriato in via formale. In effetti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, a tali domande di risarcimento non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, possa rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). Creata la litispendenza mediante l'avvio della procedura di espropriazione formale, il proprietario convenuto può quindi far valere nei confronti dell'attore tutti i crediti insiti nel diritto espropriato, compresi quelli originati da una restrizione costitutiva di espropriazione materiale.\n4. Nell'evenienza concreta, bisogna innanzi tutto ammettere che la ricorrente ha validamente notificato una pretesa d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale nell'ambito del procedimento espropriativo formale avviato dallo Stato, atteso che l'ammontare del risarcimento domandato dalla CO 1 in occasione dell'udienza di conciliazione dell'11 luglio 1989 (fr. 300.- il mq) si riferisce al presunto valore edilizio pieno del terreno e risulta pertanto comprensivo di una congrua indennità per espropriazione materiale. Il primo giudice ne conviene, ma è dell'opinione che solo il comune di __________, quale autore della misura pianificatoria ipoteticamente generatrice di espropriazione materiale, possa essere chiamato a corrispondere eventuali indennità per tale titolo.\nLa tesi della prima istanza, per quanto pertinente possa apparire, non può essere condivisa a ragione dei risultati iniqui che si produrrebbero ogni qual volta lo Stato acquisisce in via coatta terreno colpito da vincoli comunali AP-EP effettivamente costitutivi di espropriazione materiale. Accreditandola, si consentirebbe infatti al Cantone di accaparrarsi a costi sempre irrisori le superfici che i comuni si riservano per soddisfare i propri bisogni, lasciando loro il gravoso onere di indennizzare senza contropartita alcuna la pregressa espropriazione materiale subita da quelle aree. Ma non solo. Una volta risarcito il proprietario - vuoi per acquiescenza, vuoi a seguito di condanna giudiziale (vedi art. 39 cpv. 3 Lespr) - l'ente locale non potrebbe recuperare nulla di quanto ha versato all'espropriato, dato che la legislazione cantonale è priva di norme atte a permettergli di esercitare una rivalsa nei confronti dello Stato.\nPer rimediare a tali inconvenienti, nel caso di specie non si può fare a meno di astringere il Cantone ad assumersi direttamente le eventuali indennità di espropriazione materiale dovute alla CO 1. Questa soluzione presenta il vantaggio di liquidare ogni pendenza nell'ambito del procedimento che porterà in modo definivo al trapasso di proprietà di 175 mq del fondo, indipendentemente dalla prosecuzione o meno della causa di espropriazione materiale scaturita dalla notifica di pretese che la CO 1 ha inoltrato al municipio di __________ il 20 settembre 1990.\nL'incarto viene quindi retrocesso al Tribunale di espropriazione, affinché abbia a fissare nuovamente l'indennità complessiva di spettanza della ricorrente dopo aver chiarito se l'inclusione del mappale __________ nella zona Ep del PR di __________ ha ingenerato espropriazione materiale. Nell' ipotesi in cui dovesse arrivare alla conclusione che i vincoli apposti nel 1976 hanno provocato esproprio materiale, il primo giudice dovrà valutare se l'indennizzo per tale titolo di principio dovuto dallo Stato resta esigibile tenuto conto dei recenti mutamenti pianificatori che hanno interessato il mapp. __________.\n5. Stante quanto precede, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm).\nLa tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza del Cantone (art. 28 e 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 26 Cost.; 3, 5 LPT; 20 ss., 39, 50 Lespr; 18, 28, 31 e 65 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è accolto.\n§. Di conseguenza:\n1.1. la decisione 20 agosto 1990 (no. 2/89-11) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata;\n1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione, affinché abbia a pronunciarsi ai sensi dei considerandi sull'espropriazione materiale del mappale __________ di __________ e sul complesso delle indennità dovute alla CO 1 per la cessione al Cantone di ca. 175 mq del proprio fondo.\n2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico dello Stato del Canton Ticino, con l'ulteriore obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 600.- per titolo di ripetibili.\n|\n3. Intimazione a: |\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}