{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-12_2006-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92884&nX40_KEY=4921958&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "92530386643ccca36deb6842482fa9a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 50.1995.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 50.1995.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 50.1995.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Esproprio formale da parte del Cantone di una striscia di terreno gravata da un vincolo AP/EP comunale.  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Eventuali indennità di espropriazione materiale relative a quello scorporo vanno poste a carico dello Stato e non del comune, che si è limitato ad istituire il vincolo senza poterne beneficiare\n\n\nPrima della scadenza del termine di validità della zona di pianificazione, il 20 febbraio 2000 il consiglio comunale ha adottato il nuovo PR, che prevedeva di assegnare il mapp. __________ ad una zona AP-EP destinata alla costruzione di un centro sportivo comunale (1.07) e di una scuola per l’infanzia (1.05). Il piano è stato pubblicato dal 15 maggio al 15 giugno 2000. In tempo utile, la CO 1 l’ha impugnato davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che il vincolo AP-EP fosse stralciato e che tutto il fondo fosse assegnato alla zona edificabile.\nCon risoluzione 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR ed abrogato formalmente il PR 1976. Il Governo ha accolto il ricorso della CO 1 soltanto nella misura in cui chiedeva lo stralcio dei vincoli AP-EP, ritenendo sovradimensionato il campo sportivo ed eccessivamente periferica l’ubicazione della scuola d'infanzia. Il municipio è stato invitato ad elaborare una variante per verificare le destinazioni scelte. Nella misura in cui sollecitava l’attribuzione del fondo alla zona edificabile, il ricorso è invece stato respinto, perché il Consiglio di Stato ha ritenuto che la zona edificabile di __________ fosse in ogni caso sovradimensionata.\nAdito dalla proprietaria della part. __________, il 27 agosto 2004 il Tribunale della pianificazione del territorio ha confermato la suddetta decisione, ritenendo in pratica che l'eccessiva estensione della zona edificabile e la posizione periferica del fondo, situato ai margini del comparto edificato, impedivano di aggregarlo alla vicina zona edificabile una volta tolti i vincoli AP-EP.\nI. Davanti al Tribunale di espropriazione è tuttora pendente la causa di espropriazione materiale scaturita dalla notifica di pretese che la CO 1 ha inoltrato al municipio di __________ il 20 settembre 1990.\nL. Interpellata circa il seguito da dare al suo gravame, il 27 ottobre 2006 la CO 1 ha comunicato al Tribunale di voler mantenere l'impugnativa, sollecitandone nel contempo l'evasione.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.\nIl gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n2. Lo Stato ha ottenuto l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati il 1° agosto 1989. Quel giorno i 175 mq acquisiti dal Cantone erano gravati da un vincolo Ep apposto nel 1976 dal comune di __________. L'insorgente ritiene tale restrizione costitutiva di espropriazione materiale e pretende che il relativo indennizzo le venga corrisposto dallo Stato unitamente all'indennità dovutale per il mero esproprio formale dello scorporo avulso. In sostanza, la materia del presente contendere si concentra dunque sul quesito a sapere se il Cantone possa essere astretto a pagare alla CO 1 un indennizzo per l'eventuale pregressa espropriazione materiale della superficie espropriata in via formale.\n3. 3.1. Allorquando un ente pubblico abbisogna di un determinato terreno per soddisfare un'esigenza della collettività, può espropriare subito il proprietario interessato in via formale (art. 2 Lespr) ed acquisire il fondo previo versamento della piena indennità prevista dall'art. 26 cpv. 2 Cost. (cfr. pure art. 9 Lespr). In applicazione dell'art. 3 cpv. 4 LPT può anche includere la proprietà in una zona per attrezzature pubbliche e attendere qualche tempo prima di avviare la procedura di esproprio formale. Se il fondo è edificabile, il provvedimento pianificatorio assume le valenze di un divieto di costruzione preventivo in prospettiva di un futuro trasferimento della proprietà (Wolf, Transfert de propriété et indemnisation, Mémoire ASPAN no. 49, p. 10/11; Antognini, Espropriazione materiale: pianificazione e indennità espropriativa, RDAT 1977 p. 243). La conseguente perdita della facoltà di edificare legittima il proprietario colpito a domandare un indennizzo ex art. 5 cpv. 2 LPT per titolo di espropriazione materiale.\n3.2. Se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di regola, debitrice di una indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (cfr. RDAT II-1998 N. 34 e STF 19.3.1990 in re Eredi L., parz. pubblicata nella RDAT 1990 N. 57). Discostandosi da questo principio, la legge di espropriazione ticinese prevede che eventuali pretese per titolo di espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (cfr. art. 39 cpv. 2 Lespr). Tale assetto giuridico tenta di ovviare alle problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito delle misure costitutive di espropriazione materiale a beneficio di un'altra collettività (STA 18 dicembre 1997 in re comune di Giornico)."}