{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-12-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-12_2006-12-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=92884&nX40_KEY=4921958&nTrefferzeile=2&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "92530386643ccca36deb6842482fa9a3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 50.1995.12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 50.1995.12"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 50.1995.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Esproprio formale da parte del Cantone di una striscia di terreno gravata da un vincolo AP/EP comunale.  Eventuali indennità di espropriazione materiale relative a quello scorporo vanno poste a carico dello Stato e non del comune, che si è limitato ad istituire il vincolo senza poterne beneficiare"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:10:30", "Checksum": "426c9810ae58d5736f66beaaa8ca4c20", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.12.2006 50.1995.12\nRegesto:\nEsproprio formale da parte del Cantone di una striscia di terreno gravata da un vincolo AP/EP comunale.  Eventuali indennità di espropriazione materiale relative a quello scorporo vanno poste a carico dello Stato e non del comune, che si è limitato ad istituire il vincolo senza poterne beneficiare\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n18 dicembre 2006\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 19 settembre 1990 della\n|\n|\nCO 1, patr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 20 agosto 1990 (no. 2/89-11) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire 175 mq del mapp. __________ di __________ al fine realizzare una rotonda presso il crocicchio di __________; |\nviste le risposte:\n- 4 ottobre 1990 del Tribunale di espropriazione;\n- 19 ottobre 1990 dell'ente espropriante;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. La CO 1 (in seguito: __________) è proprietaria del mappale no. __________ di __________, un fondo di complessivi mq 41'249 intavolato a RF come campo-prato.\nIl terreno, di forma regolare e pianeggiante, è situato allo sbocco di via dei __________ su via __________, arterie che delimitano la particella su due lati.\nB. Il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 5 ottobre 1976 ha incluso gran parte di questo terreno (mq 32'400 ca.) in zona Ep per consentire la costruzione di abitazioni economiche, mentre la superficie restante, non toccata dall'esproprio all'esame, è stata attribuita alla zona RAr4 (mista residenziale artigianale).\nC. Intenzionato a realizzare una rotonda presso il crocicchio di __________ a __________, nel febbraio del 1989 lo Stato del Canton Ticino ha avviato una procedura espropriativa interessante diversi mappali per complessivi mq 600 ca. Fra questi è divenuta oggetto di espropriazione parziale - nella misura di mq 175 - anche la part. no. __________, per la quale lo Stato ha offerto un indennizzo di fr. 120.- il mq.\nAll'udienza di conciliazione dell'11 luglio 1989 la CO 1 ha per contro insinuato una pretesa d'indennità di fr. 300.- il mq, concedendo nel contempo allo Stato l'anticipata immissione in possesso dello scorporo espropriato a datare dal 1° agosto 1989.\nD. Con sentenza 20 agosto 1990 il Tribunale di espropriazione ha riconosciuto alla proprietaria del mapp. __________ un'indennità d'esproprio di fr. 30.- il mq, cifra corrispondente al valore agricolo del terreno in quanto gravato da un vincolo Ep e quindi privo di qualsiasi componente edilizia a fini privati.\nIl primo giudice, pur non escludendo che i 32'400 mq del mapp. __________ inseriti in zona Ep erano stati colpiti da espropriazione materiale, ha ritenuto in sostanza che un eventuale indennizzo per tale titolo avrebbe dovuto essere assunto dal comune di __________ quale autore della misura pianificatoria e non dal Cantone. Donde la condanna di quest'ultimo al pagamento di un'indennità per la sola espropriazione formale del terreno necessario alle opere di sistemazione della propria rete viaria.\nE. Avverso il predetto giudizio la CO 1 è insorta mediante ricorso 19 settembre 1990 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento.\nLa ricorrente ha sostenuto che l'inclusione del suo terreno di natura edilizia nella zona per edifici pubblici del PR di __________ è stata certamente costitutiva di espropriazione materiale. Lo Stato - ha soggiunto - non può tuttavia approfittare della pianificazione comunale per acquisire il terreno che gli abbisogna ad un prezzo irrisorio lasciando all'ente locale il gravoso onere d'indennizzare l'espropriazione materiale.\nIn via principale, l'espropriata ha quindi sollecitato il rinvio dell'incarto all'istanza inferiore affinché si pronunci sulla sussistenza dell'espropriazione materiale e sull'indennità dovutale per tale titolo nell'ambito del procedimento avviato dal Cantone. In via subordinata ha domandato a questo Tribunale di riconoscerle direttamente un indennizzo di fr. 200.- il mq per espropriazione materiale e di accertare in fr. 50.- il mq il valore residuo del suo terreno, con il conseguente adeguamento del risarcimento per espro-priazione formale allocato dal primo giudice.\nF. In data 20 settembre 1990 la CO 1 ha inoltrato al municipio di __________ una formale pretesa d'indennità per espropriazione materiale, chiedendo al comune un risarcimento di fr. 200.- il mq a dipendenza dell'inserimento di mq 32'400 del proprio mappale in zona Ep.\nG. il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata riconfermandosi nelle motivazioni ivi contenute.\nAd identica conclusione è pervenuto lo Stato, il quale ha avversato le tesi dell'insorgente con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.\nH. Il 29 febbraio 1996 il municipio ha istituito un zona di pianificazione sul fondo della CO 1 allo scopo di salvaguardare l’attuazione di un nuovo centro sportivo comunale e di una scuola per l’infanzia, previsti nell'ambito degli studi di revisione del PR. La validità di tale zona è stata successivamente prorogata sino al 18 marzo 2000."}