che in sede ricorsuale vige la stessa regola, gli art. 28 e 31 PAmm essendo direttamente applicabili giusta il rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 Lespr; che procedendo allo stralcio di una causa, il Tribunale cantonale amministrativo è di norma tenuto a pronunciarsi contestualmente sulla suddivisione di spese e ripetibili in funzione dell'esito verosimile dell'impugnativa inoltratagli (RDAT 1984 N. 27); che un simile esame retrospettivo non è necessario se la scomparsa dell'oggetto della lite che da luogo allo stralcio della procedura è dovuta all'attività decisionale svolta in costanza di litispendenza da una delle parti in causa;