che il procedimento di espropriazione materiale ancora pendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo è così diventato privo di oggetto; che acconsentendo allo stralcio della causa, il ricorrente ha nondimeno preteso che spese, tasse e ripetibili venissero poste a carico del comune siccome soccombente; che in tema di ripartizione di spese e ripetibili, il resistente è pervenuto a conclusioni diametralmente opposte; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;