che il Tribunale di espropriazione ha respinto la notifica di pretese con sentenza 27 febbraio 1986; in sostanza, il primo giudice ha negato la sussistenza di un'espropriazione materiale partendo dall'idea che l'assetto pianificatorio approvato nel 1977 non aveva compromesso in maniera grave il prevedibile uso futuro del fondo; che avverso la predetta pronunzia il soccombente รจ insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 2 aprile 1986, riproponendo a giudizio le richieste risarcitorie disattese dall'istanza inferiore e postulando in via preliminare una sospensione della causa fino al termine della procedura avviata dal comune in vista della revisione del PR;