{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-02-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-11_1998-02-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17039&nX40_KEY=4711519&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1ba7b56191b10eebd9e121aa3f3f8bb1"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["50.1995.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 50.1995.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 50.1995.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 50.1995.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:10:50", "Checksum": "761a469429cfe30338ef9c285643e43d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 50.1995.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche in sede ricorsuale vige la stessa regola, gli art. 28 e 31 PAmm essendo direttamente applicabili giusta il rinvio di cui all'art. 50 cpv. 3 Lespr;\nche procedendo allo stralcio di una causa, il Tribunale cantonale amministrativo è di norma tenuto a pronunciarsi contestualmente sulla suddivisione di spese e ripetibili in funzione dell'esito verosimile dell'impugnativa inoltratagli (RDAT 1984 N. 27);\nche un simile esame retrospettivo non è necessario se la scomparsa dell'oggetto della lite che da luogo allo stralcio della procedura è dovuta all'attività decisionale svolta in costanza di litispendenza da una delle parti in causa; la parte che con il proprio agire estingue la materia del contendere è infatti considerata soccombente (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, N. 3 ad art. 110);\nche così come si reputa soccombente l'ente pubblico che rinuncia ad un esproprio formale dopo l'apertura della relativa procedura (DTF 122 II 201), nelle cause di espropriazione materiale si deve ritenere perdente il comune che in itinere litis abbandona la misura pianificatoria alla base delle pretese d'indennizzo avanzate dal proprietario interessato;\nche in concreto lo stralcio della procedura trae origine dall'attribuzione del mapp. __________ alla zona edificabile decisa dal comune di __________ nell'ambito della revisione del proprio PR;\nche anche se questo risultato dipende in gran parte dai successi giudiziari riportati dalla __________, la rinuncia all'assetto pianificatorio che aveva indotto __________ a promuovere la causa di espropriazione materiale comporta nondimeno soccombenza;\nche ai fini del presente giudizio non è dunque indispensabile accertare in via pregiudiziale e sommaria il verosimile esito del gravame presentato da __________, poiché gli oneri procedurali - compresi quelli di prima istanza (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 15 ad art. 39) - vanno comunque addossati al comune di __________ siccome soccombente a causa della sua decisione di ricollocare la part. __________ in zona edificabile;\nvisti gli art. 50 Lespr; 28, 31 e 43 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso 2 aprile 1986 di __________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.\n2. E' annullato il dispositivo 2 della decisione 27 febbraio 1986 (no. 26/85) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina.\n3. Le tasse di giudizio di fr. 500.- sono poste a carico del comune di __________, con l'ulteriore obbligo di rifondere a __________ fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}