{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-02-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1995-11_1998-02-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17039&nX40_KEY=4933380&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1ba7b56191b10eebd9e121aa3f3f8bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1995.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 50.1995.11"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 50.1995.11"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 50.1995.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:53:26", "Checksum": "811edc722f6ef6facd656bd1a4b0c7f2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.02.1998 50.1995.11\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 2 aprile 1986 di\n|\n|\n__________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 27 febbraio 1986 (no. 26/85) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che l'insorgente ha inoltrato il 17 dicembre 1985 nei confronti del comune di __________ a seguito dell'inclusione del mapp. __________ RFD in zona residua; |\nviste le risposte:\n- 7 aprile 1986 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 13 maggio 1986 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nche l'arch. __________ è proprietario del mapp. __________ RFD di __________, un fondo di 2217 mq parzialmente edificato sito in località __________, a valle della strada cantonale per __________ e __________;\nche a dispetto delle contestazioni sollevate dal proprietario, il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato il 30 novembre 1977 ha collocato il mapp. __________ in zona residua; identica sorte è stata riservata alle vicine particelle della __________ aventi una superficie complessiva di 11547 mq;\nche __________ ha impugnato la misura pianificatoria anche innanzi al Gran Consiglio, il quale ha respinto il gravame con deliberazione 20 dicembre 1994; questo esito ha indotto il proprietario a convenire in giudizio il comune di __________, chiedendo al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina il riconoscimento di un'indennità di fr. 892'920.- per titolo di espropriazione materiale;\nche il Tribunale di espropriazione ha respinto la notifica di pretese con sentenza 27 febbraio 1986; in sostanza, il primo giudice ha negato la sussistenza di un'espropriazione materiale partendo dall'idea che l'assetto pianificatorio approvato nel 1977 non aveva compromesso in maniera grave il prevedibile uso futuro del fondo;\nche avverso la predetta pronunzia il soccombente è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo mediante ricorso 2 aprile 1986, riproponendo a giudizio le richieste risarcitorie disattese dall'istanza inferiore e postulando in via preliminare una sospensione della causa fino al termine della procedura avviata dal comune in vista della revisione del PR;\nche tanto il Tribunale di espropriazione quanto il comune di __________ hanno proposto la reiezione dell'impugnativa; l'ente pubblico ha contestato partitamente le tesi dell'insorgente, aderendo comunque alla sua domanda di sospensione del procedimento;\nche il 20 maggio 1986 il Tribunale cantonale amministrativo ha formalmente decretato la sospensione della procedura ricorsuale in attesa della conclusione della revisione del PR;\nche nel frattempo la __________ aveva adito il Tribunale federale, sollecitando l'annullamento della decisione con la quale il Gran Consiglio aveva confermato l'inserimento del suo complesso fondiario in zona residua;\nche il 2 luglio 1986 l'Alta Corte federale ha accolto il ricorso della __________ rilevando che l'attribuzione del comparto di __________ alla zona residua non era giustificata da un interesse pubblico sufficiente, siccome non sorretta da pertinenti riflessioni d'ordine pianificatorio; in effetti - ha soggiunto il Tribunale federale - \"non è possibile dedurne perché l'area, alquanto ristretta in rapporto all'intero territorio comunale, non ha potuto essere adibita ad un'utilizzazione definitiva corrispondente allo scopo voluto, che fosse una zona verde, residenziale o mista, con l'emanazione del piano regolatore\";\nche questa sentenza del TF ha condizionato le modifiche di piano regolatore allora in fase di elaborazione; sta di fatto che dopo vicissitudini sulle quali non occorre soffermarsi, in data 7 dicembre 1993 il Governo ha approvato la revisione del PR di __________ sezione __________, con la conseguente inclusione delle proprietà __________ e __________ in zona edificabile R2a;\nche il contenzioso sorto a seguito di questo nuovo azzonamento si è esaurito solo nell'ottobre del 1996, allorquando il Tribunale federale ha respinto in ultima istanza un ricorso inoltratogli da due persone abitanti nella regione di __________;\nche il procedimento di espropriazione materiale ancora pendente davanti al Tribunale cantonale amministrativo è così diventato privo di oggetto;\nche acconsentendo allo stralcio della causa, il ricorrente ha nondimeno preteso che spese, tasse e ripetibili venissero poste a carico del comune siccome soccombente;\nche in tema di ripartizione di spese e ripetibili, il resistente è pervenuto a conclusioni diametralmente opposte;\nconsiderato, in diritto\nche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;\nche il gravame di __________, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle sentenze 2 luglio 1986 e 7 ottobre 1996 prolate dal Tribunale federale in re __________ /__________ (art. 18 cpv. 1 PAmm);\nche l'inclusione del mapp. __________ in zona R2a decisa nell'ambito della recente revisione del PR di __________ ha reso priva d'oggetto la causa di espropriazione materiale promossa nel lontano 1985 dal proprietario del fondo;\nche il ricorso presentato da __________ avverso la pronunzia 27 febbraio 1986 con la quale il Tribunale di espropriazioni ha respinto le sue pretese risarcitorie può essere pertanto stralciato dai ruoli;"}