| | | | ||| | Incarto n. ES 17/93 cm | | In nome | | || | Il Tribunale cantonale amministrativo | ||||| | | ||||| | | ||||| | composto dei giudici: | Lorenzo Anastasi, presidente, | | segretario: | Leopoldo Crivelli | statuendo sul ricorso 30 agosto 1993 di | | __________ rappr. da: avv. __________ | | | | contro | | | | la decisione 28 luglio 1993, no. 19/90-73, del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, Lugano; | rilevato che in occasione dell'udienza 5 marzo 1996, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione: "1. Per l'espropriazione formale definitiva del mapp. no __________ RFD di __________ di complessivi mq 46'703 il comune di __________ verserà alla proprietaria __________., un'indennità di fr. 30.-- il mq, oltre agli interessi sulla quota di indennità riferita ai 10'000 mq per i quali è stata concessa l'anticipata immissione in possesso in data 12 agosto 1992, ai seguenti tassi annui: del 6,5% dal 12 agosto 1992 al 31 marzo 1993 del 5,5% dal 1° aprile 1993 in avanti. 2. In caso di accordo la __________ dichiara di recedere dall'impugnativa 30 agosto 1993 (inc. ES 17/93) consentendo quindi al Tribunale cantonale amministrativo di stralciare il ricorso dai ruoli senza prelievo di tassa di giustizia e assegnazione di ripetibili. 3. Alle parti viene fissato un termine di 15 (quindici) giorni per pronunciarsi sulla suddetta proposta. " preso atto che con comunicazione 12 marzo, rispettivamente 15 marzo 1996, la ricorrente e il Comune di __________ hanno aderito alla soluzione transattiva; considerato pertanto che il procedimento è così esaurito; decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario