Questo semplice lapsus calami non ha tuttavia alcuna rilevanza, giacché da un altro passaggio della sentenza (consid. 6, p. 3) e dal dispositivo della stessa (p.to 2) si desume con certezza che il dies aestimandi è stato rettamente fissato al 27 agosto 1991. 3. I ricorrenti contestano l'ammontare dell'indennità, sostenendo che il valore venale della loro proprietà sarebbe di gran lunga superiore a quello stimato dal Tribunale di espropriazione sulla base del prezzo medio pagato per l'acquisto di fondi situati in zona R3. 3.1. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un fondo venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr.