Il risarcimento per l'eventuale ripristino della pergola e dei relativi arredi è stato commisurato per apprezzamento, mentre quello per la soppressione delle piante è stato quantificato in base alle risultanze di un'apposita perizia commissionata pendente causa ad un architetto paesaggista. Il Tribunale di prima istanza ha tuttavia negato agli espropriati la chiesta indennità per la svalutazione della porzione residua, ritenendo che i modesti inconvenienti indotti dalla nuova strada non avrebbero in alcun caso arrecato alla proprietà un danno tale da influire sul suo valore.