{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-01-11", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1994-1_1996-01-11.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17030&nX40_KEY=4933415&nTrefferzeile=75&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1345b626daf740fba37cff8f73734875"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1994.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.01.1996 50.1994.1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 11.01.1996 50.1994.1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.01.1996 50.1994.1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:18:13", "Checksum": "0b1a0f6cccf24386a1e8c06d24f60225", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.01.1996 50.1994.1\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. ES 12/94 cm |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n||||\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 14 novembre 1994 di\n|\n|\n__________ __________ Eredi fu __________ tutti rappr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla decisione 12 ottobre 1994 (no. 32/90-110) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal Comune di __________ per acquisire la proprietà di 105 mq del mapp. no. __________ RFD di __________ in vista della realizzazione della strada di PR in zona __________; |\nviste le risposte:\n- 21 novembre 1994 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;\n- 6 dicembre 1994 del Comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i dovuti accertamenti;\nritenuto, in fatto\nA. Il mappale no. __________ di __________, di complessivi mq 1'016, risulta così censito a RF:\nmapp. no. __________\nA) abitazione mq 269\nB) depuratore mq 10\nC) terrazze mq 12\nd) piazzale accesso mq 254\ne) terreno annesso mq 471\nSul fondo, in leggero declivio e di forma regolare, sorge una palazzina d'appartamenti in proprietà per piani edificata nel 1974 (Condominio __________); il terreno è incluso in zona R3 e si affaccia su Via __________, strada che prolungandosi da Via __________ sale in direzione della cantonale __________.\nB. Una volta approvati i progetti attinenti alla realizzazione della strada di PR in zona __________ (ai sensi degli art. 32 ss. LS in vigore sino al 14 marzo 1995), il Comune di __________ - mediante avviso personale 8 ottobre 1990 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 105 mq della part. no. __________, per i quali il Comune ha offerto ai proprietari un'indennità di fr. 200.- il mq.\nIl 14 novembre 1990 i privati hanno per contro notificato una pretesa d'indennizzo di 600.- fr. il mq per la cessione dello scorporo dedotto in esproprio e di fr. 150'000.- per titolo di svalutazione della porzione residua, chiedendo nel contempo che il Comune fosse astretto ad erigere un riparo protettivo contro le future immissioni provenienti dalla costruenda strada.\nCon istanza 21 novembre 1990 l'ente pubblico ha domandato di esser posto al beneficio dell'anticipata immissione in possesso. La richiesta è stata osteggiata dagli espropriati in occasione dell'esperimento di conciliazione tenutosi il 13 giugno 1991; nel corso di quell'udienza le parti hanno altresì invitato il giudice ad attendere la conclusione dei lavori prima di emanare la sentenza di stima, confermandosi per il resto nelle rispettive posizioni avverse.\nIl Tribunale ha accordato al Comune l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati con decreto 27 agosto 1991 regolarmente cresciuto in giudicato.\nIn data 24 settembre 1993 il Municipio di __________ ha comunicato che nel frattempo la costruzione della strada era stata portata a compimento.\nC. Con sentenza 12 ottobre 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha quindi riconosciuto ai comproprietari un indennizzo di fr. 333.- il mq per l'esproprio del terreno, oltre a fr. 5'000.- per l'asportazione di una pergola, di un tavolo e delle relative panche, nonché fr. 6'800.- per il taglio di alcune piante.\nIl primo giudice ha deciso in sostanza di accordare ai privati un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato calcolato partendo dai prezzi delle contrattazioni di fondi posti in zona R3 di __________ realizzate negli anni 1990/91 (metodo statistico-comparativo). Il risarcimento per l'eventuale ripristino della pergola e dei relativi arredi è stato commisurato per apprezzamento, mentre quello per la soppressione delle piante è stato quantificato in base alle risultanze di un'apposita perizia commissionata pendente causa ad un architetto paesaggista.\nIl Tribunale di prima istanza ha tuttavia negato agli espropriati la chiesta indennità per la svalutazione della porzione residua, ritenendo che i modesti inconvenienti indotti dalla nuova strada non avrebbero in alcun caso arrecato alla proprietà un danno tale da influire sul suo valore.\nD. Avverso la predetta decisione insorgono i comproprietari del __________, chiedendo che il valore venale del terreno avulso venga accertato in fr. 600.- fr. il mq. Gli espropriati criticano il giudice di prime cure per aver quantificato l'indennizzo in base alla quotazione media dei fondi di __________ situati in zona R3, senza tener sufficientemente conto delle contrattazioni avvenute ad importi ben superiori a fr. 333.-/mq; postulano pertanto un'analisi più attenta e completa dei prezzi di mercato, sottolineando i pregi (posizione tranquilla, bella vista) del proprio mappale.\nI ricorrenti ribadiscono inoltre la richiesta di un'indennità di fr. 150'000.- per il deprezzamento della frazione residua della part. no. __________, rilevando in particolare come l'esproprio abbia comportato una massiccia diminuzione dell'area verde della proprietà e li abbia privati di un importante angolo di svago per lasciar spazio ad una nuova strada che passa nelle immediate vicinanze delle finestre poste sul lato S dell'immobile.\nE. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Tribunale di espropriazione ed il Comune di __________, i quali postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni."}