Una formale procedura di accertamento generale del bosco nei settori del territorio comunale discosti dalle aree edificabili non è invece stata svolta, in quanto non prevista dal legislatore; questo implica, tra l'altro, che i limiti del bosco a confine con questi territori rimangono soggetti alla definizione dinamica della foresta e, di conseguenza, i fondi interessati possono diventare bosco in seguito ad un processo di inselvatichimento. Per questo motivo, l'assegnazione all'area boschiva di queste porzioni di territorio ha un valore puramente indicativo (Waldmann / Hänni, op. cit., ad art. 18 n. 49, con riferimenti), come conferma peraltro l'art. 12 cpv.