per le eccezioni RtiD I-2004 n. 35 consid. 3.4). 5.3. Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione dev'essere preliminarmente eseguito un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta (art. 10 cpv. 2 LFo; inoltre art. 4 cpv. 3 legge cantonale sulle foreste, del 21 aprile 1998; LCFo; RL 8.4.1.1). I margini risultanti da quest'accertamento - denominato nella prassi accertamento generale - sono iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo, 4 cpv.