5. 5.1. Il Governo ha tuttavia, in più, assegnato direttamente le particelle interessate all'area forestale, ossia alla foresta, senza preventivamente esperire una formale procedura di accertamento. Anche questo ulteriore passo merita tutela, nella misura in cui può essere contestato. 5.2. Si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che possa svolgere funzioni forestali (art. 2 cpv. 1 legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991; LFo; RS 921.0). La foresta non è, di principio, oggetto della pianificazione territoriale;