{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-01-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_-_2010-01-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103972&nX40_KEY=4711180&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9b30c2376e87743aa61f50dce8574238"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["§"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Foresta e territorio non edificabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:57:03", "Checksum": "320bee7aa696b6e98983181178c0c84a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §\nRegesto:\nForesta e territorio non edificabile\n\n\n5.4. Nel caso in esame la procedura di accertamento generale del limite del bosco a confine con l'area edificabile del comune di Bissone è stata esperita ed è stata conclusa con la relativa decisione governativa di accertamento 15 dicembre 1998 (n. 5852), a tenore della pertinente legislazione forestale. Le rappresentazioni grafiche del piano regolatore riprendono, di conseguenza, il bosco ed il suo limite, determinante per la pianificazione del territorio edificabile, in corrispondenza dei fondi interessati. I mappali in rassegna, di proprietà dei ricorrenti, non sono tuttavia stati toccati da questa procedura, obbligatoria, in quanto non confinano né confineranno con la zona fabbricabile del comune. In quanto discosti da quest'ultima, la loro assegnazione all'area forestale nell'ambito del piano regolatore è fondata semplicemente sui rilievi effettuati dalla Sezione forestale, secondo cui sugli stessi insiste della vegetazione silvestre, per cui possono assolvere funzioni forestali. Una formale procedura di accertamento generale del bosco nei settori del territorio comunale discosti dalle aree edificabili non è invece stata svolta, in quanto non prevista dal legislatore; questo implica, tra l'altro, che i limiti del bosco a confine con questi territori rimangono soggetti alla definizione dinamica della foresta e, di conseguenza, i fondi interessati possono diventare bosco in seguito ad un processo di inselvatichimento. Per questo motivo, l'assegnazione all'area boschiva di queste porzioni di territorio ha un valore puramente indicativo (Waldmann / Hänni, op. cit., ad art. 18 n. 49, con riferimenti), come conferma peraltro l'art. 12 cpv. 2 delle norme di attuazione del piano regolatore (NAPR). Le informazioni risultanti dagli atti del piano regolatore relative all'esistenza ed all'estensione del bosco sui fondi che compongono questi settori sono, dunque, sprovviste di effetti giuridici. In buona sostanza, per queste porzioni di territorio continua ad essere applicabile lo stesso regime che vigeva, prima dell'introduzione della LFo, per tutto il territorio interessato dalla presenza del bosco (cfr. l'or abrogato art. 13 del regolamento d'applicazione della legge edilizia del 22 gennaio 1974, BU 74, 66). Verificandosi questa ipotesi, come nel caso in esame, il proprietario può richiedere un accertamento puntuale della foresta in corrispondenza dei fondi di sua proprietà, introducendo la relativa istanza giusta l'art. 10 cpv. 1 LFo. Nel caso in cui, in questa procedura, dovesse essere negato il carattere di foresta, sorgerà - in capo al comune - l'obbligo di attribuire i fondi interessati ad una precisa zona di utilizzazione (cfr. consid. 3).\n5.5. In quanto ricevibile, anche su questo oggetto il gravame va disatteso.\n6. Il ricorso, in quanto ricevibile, dev'essere dunque respinto.\n7. La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico degli insorgenti (art. 28 LPamm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 14, 15, 18 LPT, 24 segg. LALPT, 2, 5, 10-13 LFo, 3, 18, 28, 60, 61 LPamm;\ndichiara e pronuncia\n1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.\n2.La tassa di giudizio, di fr. 800.-, è posta a carico degli insorgenti in solido.\n3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}