{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-01-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_-_2010-01-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103972&nX40_KEY=4921847&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9b30c2376e87743aa61f50dce8574238"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["§"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Foresta e territorio non edificabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:03:49", "Checksum": "984a7a8b1d5c62041a25426729b0357a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §\nRegesto:\nForesta e territorio non edificabile\n\n\n4. 4.1. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2 cpv. 1 LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale, piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - quest'obbligo si traduce nella disciplina dell'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono difatti delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT), conferendo all'intero territorio una funzione chiara e ben definita. Il diritto cantonale può prevedere altre zone d'utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). L'istituzione di una zona senza destinazione specifica giusta l'art. 28 cpv. 2 lett. n LALPT - che ha sostituito la zona residua prevista dall'art. 16 cpv. 2 lett. a dell'abrogata legge edilizia del 19 febbraio 1973 - è pertanto, di principio, ammissibile solo per quelle aree che non possono ancora ricevere una collocazione definitiva, ovvero per le quali si giustifica un differimento della pianificazione (RDAT II-2003 n. 53 consid 7.1; RtiD II-2005 n. 15 consid. 6.8.1; DTF 112 Ia 315 consid. 3b; RDAT I-1996 n. 24; Adelio Scolari, Commentario, 2.a edizione, Cadenazzo 1996, n 241a ad art 28 LALPT; Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, n. 58 ad art. 18).\n4.2. Contrariamente a quanto richiede la legislazione federale, il consiglio comunale di __________non ha, anzitutto, attribuito ai fondi in oggetto una precisa funzione, per assegnarli invece al territorio senza destinazione specifica. In realtà, l'autorità comunale avrebbe dovuto in linea di principio attribuire queste porzioni di territorio ad una determinata zona di utilizzazione. Gli atti del piano regolatore non spiegano il perché di questa decisione, ma soprattutto non indicano la sussistenza di motivi tali da imporre, eccezionalmente, il differimento della pianificazione di questi terreni. Nella misura in cui il Governo ha pregiudizialmente negato l'approvazione all'attribuzione dei fondi dei ricorrenti al territorio senza destinazione specifica, proposta dal comune, la risoluzione impugnata appare legittima ed il gravame, in quanto rivolto contro di essa, dev'essere respinto.\n5. 5.1. Il Governo ha tuttavia, in più, assegnato direttamente le particelle interessate all'area forestale, ossia alla foresta, senza preventivamente esperire una formale procedura di accertamento. Anche questo ulteriore passo merita tutela, nella misura in cui può essere contestato.\n5.2. Si\nconsidera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che\npossa svolgere funzioni forestali (art. 2 cpv. 1 legge federale sulle foreste,\ndel 4 ottobre 1991; LFo; RS 921.0).\nLa foresta non è, di principio, oggetto della pianificazione territoriale; può\nessere sfruttata soltanto come foresta (Messaggio del Consiglio Federale a\nsostegno della LFo del 29 giugno 1988, in FF 1988 III 137 segg., 159 seg.).\nÈ quanto confermano gli art. da 11 a 13 LFo e 18 cpv. 3 LPT. L'inclusione di una foresta in una zona di\nutilizzazione è di conseguenza subordinata ad un permesso di dissodamento (art.\n12 LFo; RDAT I-1999 n. 82 consid. 7; cfr. per le eccezioni RtiD I-2004 n. 35 consid.\n3.4).\n5.3. Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione dev'essere preliminarmente eseguito un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta (art. 10 cpv. 2 LFo; inoltre art. 4 cpv. 3 legge cantonale sulle foreste, del 21 aprile 1998; LCFo; RL 8.4.1.1). I margini risultanti da quest'accertamento - denominato nella prassi accertamento generale - sono iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 13 cpv. 1 LFo, 4 cpv. 3 LCFo), ritenuto che i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste (art. 13 cpv. 2 LFo). Questo significa che i confini tra bosco e zona edificabile rimangono stabili. Il carattere dinamico del bosco, che informa in principio la LFo, è dunque soppresso nei confronti della confinante zona edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Lo scopo di questa regolamentazione, finalizzata al coordinamento della legislazione forestale con quella pianificatoria, è palese: evitare che una zona di fondamentale importanza come la zona edificabile venga modificata da un elemento per sua natura in continua evoluzione qual è il bosco. Il legislatore ha tuttavia previsto questo coordinamento per il solo territorio in cui la foresta entra in conflitto con le zone edificabili."}