{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2010-01-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_-_2010-01-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=103972&nX40_KEY=4921847&nTrefferzeile=83&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9b30c2376e87743aa61f50dce8574238"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["§"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Foresta e territorio non edificabile"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:03:49", "Checksum": "984a7a8b1d5c62041a25426729b0357a", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2010 §\nRegesto:\nForesta e territorio non edificabile\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nRaffaello Balerna, presidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 17 dicembre 2008 di\n|\n|\nti RI 1 RI 2 ,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 21 ottobre 2008 (n. 5383) con cui il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del piano regolatore del comune di Bissone; |\nviste le risposte:\n- 30 gennaio 2009 della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità,\n- 22 gennaio 2009 del comune di Bissone;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. I ricorrenti sono proprietari, per quanto qui interessa, dei mapp. __________, __________, ____________________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, ____________________ di Bissone. I fondi sono ubicati nella parte alta del comune.\nB. a. Nella seduta del 18 settembre 2006 il consiglio comunale di Bissone ha adottato la revisione del piano regolatore. I fondi in oggetto sono stati assegnati al territorio senza destinazione specifica.\nc. Con risoluzione 21 ottobre 2008 (n. 5383) il Consiglio di Stato ha approvato\nil piano, assegnando d'ufficio i fondi in discussione all'area forestale (cfr.\nris. impugnata, pag. 20 seg.).\nC. Con impugnativa 17 dicembre 2008 i proprietari insorgono dinanzi al Tribunale contro la menzionata risoluzione governativa, di cui postulano l'annullamento. I ricorrenti sostengono che la controversa assegnazione ha avuto luogo al di fuori di una procedura di accertamento, nella quale avrebbero potuto far valere i loro argomenti. Essi affermano in particolare che alcuni fondi devono essere considerati agricoli.\nD. La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità del Dipartimento del territorio, agente per conto del Governo, chiede che il ricorso venga respinto, mentre che il municipio di Bissone, in rappresentanza del comune, si rimette al giudizio del Tribunale. Dei relativi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.\nConsiderato, in diritto\n1.La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio, del 23 maggio 1990; LALPT; RL 7.1.1.1) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere evaso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 legge di procedura per le cause amministrative del 16 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).\n2.2.1. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia.\nQuesta non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b della legge\nfederale sulla pianificazione del territorio, del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700),\nil diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da\nparte di almeno un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il\nConsiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che approva il piano - e decide i ricorsi\n- con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legalità\nma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità\nincaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità\nloro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro\ncompiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente\nsostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto\ndi questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più\nappropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad\nintervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun\ncriterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario\nrifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli\nscopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro\nsufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto\ndella pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano\ndirettore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà\nsegnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale\ndegli interessi richiesta dall'art. 3 ordinanza sulla pianificazione del territorio, del 28 giugno 2000\n(OPT; RS 700.1; RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b, II-1999\nn. 27 consid. 3).\n2.2. Il potere cognitivo del Tribunale cantonale amministrativo è invece\ncircoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.\n78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23). Fanno eccezione - per\npoter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui il Tribunale interviene\nquale unica autorità di ricorso a livello cantonale (DTF 114 Ib 81 consid. 3,\n109 Ib 121 consid. 5; Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,\nBerna 2006, ad art. 33 n. 64), segnatamente quindi i casi in cui sono impugnati un diniego di approvazione rispettivamente una modifica\nd'ufficio del piano regolatore disposti dal Consiglio di Stato. Eccezione che\nsi verifica nel caso in esame e che permette di sanare eventuali lesioni del\ndiritto di essere sentito dei ricorrenti.\n3. Gli insorgenti contestano l'assegnazione all'area forestale dei fondi in rassegna decretata d'ufficio dal Governo senza interpellarli e al di fuori di una formale procedura di accertamento."}