50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--. 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS. 4. La parte civile è rinviata al competente foro per eventuali pretese di risarcimento; vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2003;