Ed è ciò che, peraltro seguendo la dottrina dominante, si è ritenuto di fare, senza, di certo, eccedere nell'arbitrio. 6. Nella commisurazione di una pena (qui: della multa) al giudice è lasciato ampio apprezzamento: egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice arriva così - pur entro certi limiti, sia chiaro - a commisurare una pena in una certa entità sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie sensazioni soggettive, "di pelle".