L'imputato ha tuttavia violato le disposizioni di legge e, di conseguenza, va punito, con la condanna, per aver circolato in stato di ebrietà; tuttavia il tasso alcolemico riscontratogli nel sangue, unito alle risultanze del referto medico e all'insieme di tutte le circostanze, conducono ad affermare, senza ombra di fallo, trattasi di caso di lieve alcolemia. Questo, stante le note "tabelle interne" al Ministero Pubblico va punito con la sola multa in caso di prima ebrietà al volante. Ed è ciò che, peraltro seguendo la dottrina dominante, si è ritenuto di fare, senza, di certo, eccedere nell'arbitrio. 6.