Per contro, fatta luce sulla fattispecie, è rimasto il solo giudizio sul reato di circolazione in stato di ebrietà con una concentrazione alcolica minima (determinante, in virtù del principio in dubio pro reo, cfr. sub cons. 6) dell'1.01 grammi per mille. 5. Giusta l'art. 63 CP Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. Meridiano e incontestato vi è che __________ __________ ha guidato in stato di ebrietà, per la prima volta, con un grado alcolemico minimo dell'1.01 grammi per mille.