In verità il considerando 8, colà ricopiato come a sé stante, non ha necessitato di ulteriori aggiunte poiché semplice summa finale (come del resto indica il suo incipit "in conclusione") dei considerandi precedenti. La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'Appello non sembra - sia permesso - aver svolto il proprio esercizio di lettura più approfonditamente, quando afferma che questo giudice si è limitato a motivare la commisurazione della pena nel cons. 8 (cons.