Appurata la sussistenza del reato, questo giudice dovrà quindi tenere conto di questi eminenti pareri dottrinali al momento di commisurare la pena". Già solo questo considerando giustifica di per sé la condanna alla sola multa in vece della pena detentiva, facendo questo giudice uso, del resto, di un'alternativa concessa dalla legge. Se non ai casi di alcolemia lieve e, cumulativamente, di mancanza di recidiva per il reato specifico, non si vede d'altronde quando la sola multa debba essere comminata nell'applicazione dell'art. 91 cpv. 1 LCStr. Le motivazioni quindi, ancor prima che all'art. 63 CP, si richiamano alla lettera dell'art. 91