{"Signatur": "TI_PP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-08-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_PP_001_10-2003-13_2003-08-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22747&nX40_KEY=4927966&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "09a4e30bbaebe1bfcad5c227d8e80d6f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2003 10.2003.13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2003 10.2003.13"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2003 10.2003.13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Il Presidente della Pretura Penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Il Presidente della Pretura Penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:21:59", "Checksum": "66d61b3bf4a19eb7866eb7dc112e3700", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2003 10.2003.13\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa lettura di tutta la sentenza (nel caso anche del considerando 6) permette di comprendere le giustificazioni che hanno condotto il giudice di primo grado alla pronuncia della sola multa e di seguire il ragionamento adottato (DTF 127 IV 101 cons. 2c), anche per la commisurazione della stessa.\n4. Il quadro dipinto dall'accusa, sbiadito poi dagli atti e dalle risultanze dibattimentali, era quello di una persona con gravi e attuali (al momento dei fatti) dipendenze delle droghe (come sembravano confermare le due imputazioni relative), messasi al volante della sua autovettura, quel ____________________ 2002, sotto l'influsso di più sostanze stupefacenti (anfetamine, cocaina e metadone) e, inoltre, in stato di ubriachezza.\nPer contro, fatta luce sulla fattispecie, è rimasto il solo giudizio sul reato di circolazione in stato di ebrietà con una concentrazione alcolica minima (determinante, in virtù del principio in dubio pro reo, cfr. sub cons. 6) dell'1.01 grammi per mille.\n5. Giusta l'art. 63 CP Il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui.\nMeridiano e incontestato vi è che __________ __________ ha guidato in stato di ebrietà, per la prima volta, con un grado alcolemico minimo dell'1.01 grammi per mille.\nEgli - si ripete nuovamente - ha ammesso di aver bevuto tre coppette di pinot e, poi, mangiando della tartare, due bicchieri di vino rosso. Il rapporto medico del Laboratorio bioanalitico ha rilevato valori normali e ha di fatto confermato che __________ \"si sentiva bene\", pur trovandosi con un tasso alcolemico superiore al consentito.\nL'accusato ha ripetuto in due occasioni in aula di non essersi reso conto di essere \"sopra la soglia\", poiché altrimenti - dice - \"nemmeno mi sarei messo alla guida\", avendo egli tutt'altra intenzione che finire nuovamente davanti al giudice penale.\nL'imputato ha tuttavia violato le disposizioni di legge e, di conseguenza, va punito, con la condanna, per aver circolato in stato di ebrietà; tuttavia il tasso alcolemico riscontratogli nel sangue, unito alle risultanze del referto medico e all'insieme di tutte le circostanze, conducono ad affermare, senza ombra di fallo, trattasi di caso di lieve alcolemia.\nQuesto, stante le note \"tabelle interne\" al Ministero Pubblico va punito con la sola multa in caso di prima ebrietà al volante. Ed è ciò che, peraltro seguendo la dottrina dominante, si è ritenuto di fare, senza, di certo, eccedere nell'arbitrio.\n6. Nella commisurazione di una pena (qui: della multa) al giudice è lasciato ampio apprezzamento: egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice arriva così - pur entro certi limiti, sia chiaro - a commisurare una pena in una certa entità sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie sensazioni soggettive, \"di pelle\".\nChiedere al giudice penale, fronte quanto precede e quanto segue, di motivare perché abbia commisurato la multa in fr. 1'000.-- piuttosto che in qualche centinaio di franchi in più costituisce pericoloso e artificioso esercizio, che, se protetto, porterebbe a minare la tranquillità di giudizio poiché ogni accezione soggettiva andrebbe diffusamente motivata in via scritta, proprio quando, invece, il legislatore nelle recenti modifiche, ha voluto istituire l'eccezione della stesura vergata delle motivazioni, esposte, di regola, solo oralmente al dibattimento e a chi vi fa atto di comparsa (art. 257 cpv. 5 e 260 cpv. 5 CPP).\nAltri fattori oltre a quelli sopraesposti hanno condotto questo giudice, il quale, come ben ricorda la Corte Superiore \"fruisce di ampia autonomia\" (cons. 1, pag. 2), a confermare non solo la pena della multa, ma anche la sua entità in fr. 1'000.--.\n6.1. Innanzitutto la multa di fr. 1'000.-- è del medesimo importo di quella proposta dal Procuratore Pubblico nel suo decreto d'accusa e costituisce, secondo le già summenzionate \"tabelle interne\" (che - si sa - non fanno certo \"giurisprudenza\", ma che danno indicazioni di massima da cui il giudice è chiamato a discostarsi solo eccezionalmente, pena l'insicurezza del diritto e la disparità di trattamento in casi analoghi) che prevedono per la prima ebrietà lieve (da 0.80 a 1.20) la sola multa e specificano come la stessa debba essere commisurata in base a ca. 1/4, massimo 1/2, dello stipendio mensile.\nL'accusato, impiegato nel settore contabile, ha cifrato in aula il proprio salario lordo mensile in poco più di fr. 5'000.--. L'applicazione del criterio suesposto è quindi adempiuta e l'importo appare in generale proporzionato alle capacità economiche dell'accusato.\n6.2. Per quanto attiene alla situazione familiare e professionale dell'autore, all'educazione da lui ricevuta e alla formazione seguita nonché alla sua reputazione in genere (DTF 124 IV 44), in casu non si possono che riscontrare aspetti favorevoli all'imputato.\n__________ __________ è parso persona di viva intelligenza e buona formazione; insomma - per dirla con le parole che questo stesso giudice ha usato in aula - \" una persona che non ci si aspetta di trovare di fronte dopo aver letto la sua fedina penale legata ai reati per stupefacenti\".\nEgli, per il reato commesso, non ha \"cercato scuse\", ha ammesso di aver sbagliato, di aver sottovalutato la situazione oggettiva fidandosi a torto sulle proprie buone sensazioni. Egli ha ribadito di essersi presentato in aula per contestare i due capi d'accusa legati agli stupefacenti, per cui è poi stato prosciolto ed ha ammesso senza reticenze il reato per cui è stato condannato.\n"}